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VADEMECUM
PER CHI ACQUISTA UN IMMOBILE |
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Nel caso ci si rivolga ad una agenzia immobiliare, si
consiglia:
1) dopo aver visitato l’immobile e averlo trovato di proprio
gradimento, pretendere di conoscere la condizione del bene
relativamente sia alla intestazione di proprietà presso la
Conservatoria dei RR. II. (provenienza per atto di compravendita o
di donazione, ecc.), che alla situazione catastale e di regolarità
sotto il profilo della concessione amministrativa (condoni,
licenze, altro), chiedendo di poter visionare le relative
planimetrie e la documentazione catastale.
2) al momento della richiesta da parte dell’intermediario di
sottoscrivere la proposta di acquisto tener conto che:
- tale proposta rappresenta già un vero e proprio compromesso
di compravendita, contenendo tutti gli elementi del contratto
e le modalità di pagamento;
- non vi saranno ulteriori successive possibilità di
trattativa, né di ripensamento per l’acquirente;
- obbliga soltanto l’acquirente in modo irrevocabile nei
confronti sia del venditore sia dell’agenzia;
- l’importo per la cosiddetta prenotazione deve essere
pagato mediante assegno intestato direttamente al proprietario
dell’immobile e non all’agente immobiliare con cui si
tratta;
- occorre controllare il modulo per verificare che non vi
siano clausole abusive o particolarmente onerose per
l’acquirente; al riguardo è indice di serietà
dell’agente immobiliare la consegna del modulo prima della
sottoscrizione per permetterne la verifica.
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SE LA
TRATTATIVA E' DIRETTA |
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Nel caso di trattativa diretta tra venditore e acquirente si
consiglia di rivolgersi ad un esperto (notaio, avvocato, altro
professionista competente o Associazioni dei Consumatori) onde
procedere alle necessarie verifiche prima di sottoscrivere il
preliminare.
Questa indicazione vale anche – e soprattutto – per il
venditore il quale potrebbe in buona fede ignorare alcuni vincoli
o alcune particolari regole che è necessario rispettare prima di
impegnarsi a vendere.
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IL
CONTRATTO PRELIMINARE D'ACQUISTO |
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Compiute le necessarie verifiche e pattuiti con il venditore i
termini del contratto, si procede alla stipula del preliminare,
che a norma di legge può essere trascritto presso la
Conservatoria dei RR. II.
La trascrizione rende pubblico il contratto preliminare
salvaguardando l’acquirente dalle conseguenze dannose per
trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile (pignoramenti,
sequestri, altro), che potrebbero intervenire tra la stipula del
preliminare e quella del contratto definitivo, o per fallimento
del venditore. In quest’ultima ipotesi è disposto un privilegio
per l’acquirente rispetto agli altri creditori nel recupero
delle somme versate e delle spese sostenute.
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QUANDO SI
CONSIGLIA LA TRASCRIZIONE NEI PUBBLICI
REGISTRI |
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La trascrizione del preliminare è pertanto consigliabile e
comunque particolarmente opportuna nei seguenti casi:
- quando il venditore è un imprenditore;
- quando tra la stipula del contratto preliminare e quella del
definitivo si devono eseguire lavori di ristrutturazione,
chiedere concessioni, autorizzazioni o condoni, finanziamenti,
altro;
- quando tra il preliminare e il definitivo intercorre un
lungo lasso di tempo;
- quando viene versata una caparra di importo elevato.
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I COSTI
DELLA TRASCRIZIONE |
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La trascrizione del contratto preliminare comporta costi
aggiuntivi che solo in parte sono recuperabili.In ogni caso il
costo di un preliminare trascritto è enormemente inferiore al
danno che può derivare dalla mancata trascrizione.
Costi irrecuperabili fissi (qualunque sia il valore
dell’immobile):
Lit. 250.000 per imposta fissa di registro;
Lit. 250.000 per imposta fissa di trascrizione;
Lit. 110.000 per tassa ipotecaria e bollo di trascrizione;
Lit. 120.000/160.000 per marche da bollo.
Costi recuperabili:
0,5% sulla caparra e 3% sugli eventuali acconti prezzo (non
recuperabili quando si acquista dall’impresa costruttrice o
comunque nelle vendite soggette a Iva).
Compenso del notaio:
quando il medesimo notaio viene incaricato di stipulare sia il
preliminare sia il definitivo, alla fine della pratica il suo
compenso, salvo casi particolari, non supererà di molto (da Lit.
500.000 a 1.000.000) quello che gli è dovuto per la sola stipula
del definitivo, poiché il notaio deve compiere in ogni caso la
maggior parte degli accertamenti.
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